Art. 63 Verifica e monitoraggio delle garanzie 1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e 62 sono rilasciate dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 2. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle garanzie di cui agli articoli 61 e 62 e, successivamente, con cadenza annuale, i settori competenti verificano, con il supporto dei settori regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, il possesso in capo alle imprese bancarie ed assicurative nonche' agli intermediatori finanziari che hanno rilasciato tali garanzie, dei requisiti di solvibilita' di cui all'art. 93, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. 3. Ove sia accertata l' assenza o la successiva perdita dei requisiti di solvibilita' dei soggetti di cui al comma 2, il settore competente, assegna un termine al concessionario per la costituzione di una nuova ed idonea garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo, la concessione decade.