Art. 63 
 
               Verifica e monitoraggio delle garanzie 
 
  1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e  62  sono  rilasciate  dai
soggetti di cui all'art. 93,  comma  3  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in  materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 
  2. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle garanzie di cui  agli
articoli 61 e 62 e, successivamente, con cadenza annuale,  i  settori
competenti  verificano,  con  il  supporto  dei   settori   regionali
competenti in  materia  di  controlli  e  verifiche  finanziarie,  il
possesso in capo alle imprese bancarie ed assicurative  nonche'  agli
intermediatori finanziari che hanno  rilasciato  tali  garanzie,  dei
requisiti di solvibilita' di cui all'art. 93,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 50/2016. 
  3. Ove sia  accertata  l'  assenza  o  la  successiva  perdita  dei
requisiti di solvibilita' dei soggetti di cui al comma 2, il  settore
competente, assegna un termine al concessionario per la  costituzione
di una nuova ed idonea  garanzia  fideiussoria.  Decorso  inutilmente
tale termine, fatta salva l'eventuale proroga accordata  dal  settore
competente per giustificato motivo, la concessione decade.