Art. 29 Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di verifica (articolo 40-ter della legge regionale n. 51/2009) 1. Il gruppo tecnico regionale di verifica, di seguito denominato gruppo di verifica, e' formato da un numero di componenti, non superiore ad ottanta, individuati dal direttore della direzione regionale competente per materia, attingendo dall'elenco regionale dei verificatori di cui all'art. 40-bis della legge regionale n. 51/2009, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale. 2. Possono essere individuati, quali membri del gruppo di verifica di cui al comma 1, soggetti con eta' non superiore a settanta anni. I membri del gruppo che compiono settanta anni di eta' decadono comunque al termine del mandato in corso. 3. In caso di necessita' di integrazione del gruppo di verifica a seguito di sostituzione, per qualunque motivo, di suoi membri, il direttore della direzione regionale competente per materia provvede tempestivamente secondo le modalita' di cui al comma 1. 4. Alla scadenza del termine previsto dall'art. 40-bis, comma 1 della legge regionale n. 51/2009, ai fini della ricostituzione del gruppo di verifica, non possono essere riconfermati piu' dell'80 per cento dei componenti del precedente gruppo di verifica. I membri possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 3 e' effettuata dopo trenta mesi dalla costituzione o dal rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma. I membri da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. In ogni caso i membri che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre sostituiti. 5. L'eventuale non disponibilita' momentanea espressa dai soggetti presenti nell'elenco regionale dei verificatori non comporta la cancellazione da tale elenco ne' uno slittamento di posizione in graduatoria; qualora il componente faccia parte del gruppo di verifica e sia nuovamente disponibile, e' reintegrato nel gruppo in occasione della prima sostituzione utile. 6. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 11 il gruppo di verifica e' integrato dai valutatori per il sistema trasfusionale inseriti nell'elenco nazionale, istituito con decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011.