Art. 29 
 
Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di verifica  (articolo
              40-ter della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Il gruppo tecnico regionale di verifica, di  seguito  denominato
gruppo di verifica, e'  formato  da  un  numero  di  componenti,  non
superiore ad  ottanta,  individuati  dal  direttore  della  direzione
regionale competente per materia,  attingendo  dall'elenco  regionale
dei verificatori di cui all'art.  40-bis  della  legge  regionale  n.
51/2009, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria approvata
con decreto del dirigente della competente struttura regionale. 
  2. Possono essere individuati, quali membri del gruppo di  verifica
di cui al comma 1, soggetti con eta' non superiore a settanta anni. I
membri del  gruppo  che  compiono  settanta  anni  di  eta'  decadono
comunque al termine del mandato in corso. 
  3. In caso di necessita' di integrazione del gruppo di  verifica  a
seguito di sostituzione, per qualunque motivo,  di  suoi  membri,  il
direttore della direzione regionale competente per  materia  provvede
tempestivamente secondo le modalita' di cui al comma 1. 
  4. Alla scadenza del termine previsto  dall'art.  40-bis,  comma  1
della legge regionale n. 51/2009, ai fini  della  ricostituzione  del
gruppo di verifica, non possono essere riconfermati piu' dell'80  per
cento dei componenti del precedente  gruppo  di  verifica.  I  membri
possono essere confermati una  sola  volta  consecutivamente.  Se  la
sostituzione di cui al comma 3 e' effettuata dopo trenta  mesi  dalla
costituzione o dal rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel  calcolo
della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai  fini
della eventuale successiva conferma. I membri da sostituire ai  sensi
del comma 3 sono individuati tenuto conto  della  loro  posizione  in
graduatoria. In ogni caso i membri che  abbiano  svolto  due  mandati
consecutivi sono sempre sostituiti. 
  5. L'eventuale non disponibilita' momentanea espressa dai  soggetti
presenti nell'elenco  regionale  dei  verificatori  non  comporta  la
cancellazione da tale elenco ne'  uno  slittamento  di  posizione  in
graduatoria;  qualora  il  componente  faccia  parte  del  gruppo  di
verifica e sia nuovamente disponibile, e' reintegrato nel  gruppo  in
occasione della prima sostituzione utile. 
  6. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 11 il gruppo di verifica
e' integrato dai valutatori per  il  sistema  trasfusionale  inseriti
nell'elenco nazionale,  istituito  con  decreto  del  Ministro  della
salute 26 maggio 2011.