Art. 30 
 
Criteri  di  scelta  del  gruppo  tecnico  regionale  di  valutazione
  (articolo 42 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1.  Il  gruppo  tecnico  regionale  di  valutazione,   di   seguito
denominato  gruppo  di  valutazione,  e'  formato  da  un  numero  di
componenti, non superiore a venticinque,  individuati  dal  direttore
della  direzione  regionale  competente   per   materia,   attingendo
dall'elenco regionale dei valutatori di cui all'art. 41  della  legge
regionale  n.  51/2009,  procedendo   nell'ordine   stabilito   dalla
graduatoria approvata con  decreto  del  dirigente  della  competente
struttura regionale. 
  2.  Possono  essere  individuati,  quali  membri  del   gruppo   di
valutazione di cui al comma 1, soggetti  con  eta'  non  superiore  a
settanta anni. I membri del gruppo che compiono settanta anni di eta'
decadono comunque al termine del mandato in corso. 
  3. In caso di necessita' di integrazione del gruppo di  valutazione
a seguito di sostituzione, per qualunque motivo, di suoi  membri,  il
direttore della direzione regionale competente per  materia  provvede
tempestivamente secondo le modalita' di cui al comma 1. 
  4. Alla scadenza del termine previsto dall'art. 41, comma 1,  della
legge regionale n. 51/2009, ai fini della ricostituzione  del  gruppo
di valutazione, non possono  essere  riconfermati  piu'  dell'80  per
cento dei componenti del precedente gruppo di valutazione.  I  membri
possono essere confermati una  sola  volta  consecutivamente.  Se  la
sostituzione di cui al comma 3 e' effettuata  dopo  trenta  mesi  dal
rinnovo del gruppo, la stessa rientra nel calcolo  della  percentuale
di rinnovo e non costituisce primo mandato ai  fini  della  eventuale
successiva conferma. I membri da sostituire ai sensi del comma 3 sono
individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. In ogni
caso i membri che abbiano svolto due mandati consecutivi sono  sempre
sostituiti. 
  5. L'eventuale non disponibilita' momentanea espressa dai  soggetti
presenti  nell'elenco  regionale  dei  valutatori  non  comporta   la
cancellazione da tale elenco ne'  uno  slittamento  di  posizione  in
graduatoria;  qualora  il  componente  faccia  parte  del  gruppo  di
valutazione e sia nuovamente disponibile, e' reintegrato  nel  gruppo
in occasione della prima sostituzione utile.