Art. 31 
 
Modalita' di funzionamento dei  gruppi  tecnici  regionali  (articolo
  40-ter ed articolo 42 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1.  I  gruppi  tecnici  regionali  effettuano  le  visite  previste
dall'art. 40-ter, comma 5 e 42, comma  5  della  legge  regionale  n.
51/2009 e sono organizzati  in  sottogruppi  a  seconda  dell'oggetto
della verifica. 
  2. La Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza, di  cui
all'art. 40 della legge regionale n. 51/2009, definisce gli indirizzi
per la  costituzione  dei  sottogruppi,  incaricati  di  eseguire  le
singole verifiche, in coerenza con l'oggetto specifico della verifica
da effettuare. 
  3. I coordinatori dei gruppi tecnici regionali di cui agli articoli
40-ter, comma 6 e 42, comma 7, provvedono  a  formare  i  sottogruppi
sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione  regionale  per
la qualita' e la sicurezza e per ciascun sottogruppo  individuano  un
responsabile della specifica visita. 
  4. In caso di assenza del coordinatore superiore  a  trenta  giorni
consecutivi,  i  gruppi  tecnici  regionali   provvedono   alla   sua
temporanea sostituzione.