Art. 31 Modalita' di funzionamento dei gruppi tecnici regionali (articolo 40-ter ed articolo 42 della legge regionale n. 51/2009) 1. I gruppi tecnici regionali effettuano le visite previste dall'art. 40-ter, comma 5 e 42, comma 5 della legge regionale n. 51/2009 e sono organizzati in sottogruppi a seconda dell'oggetto della verifica. 2. La Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza, di cui all'art. 40 della legge regionale n. 51/2009, definisce gli indirizzi per la costituzione dei sottogruppi, incaricati di eseguire le singole verifiche, in coerenza con l'oggetto specifico della verifica da effettuare. 3. I coordinatori dei gruppi tecnici regionali di cui agli articoli 40-ter, comma 6 e 42, comma 7, provvedono a formare i sottogruppi sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza e per ciascun sottogruppo individuano un responsabile della specifica visita. 4. In caso di assenza del coordinatore superiore a trenta giorni consecutivi, i gruppi tecnici regionali provvedono alla sua temporanea sostituzione.