Art. 32 
 
Ipotesi  di  astensione  dei  membri  dei  gruppi  tecnici  regionali
  (articolo 40-ter ed art. 42 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1.  I  membri  dei  gruppi  tecnici  regionali  sono  obbligati   a
dichiarare di astenersi dalle  visite  e  di  conseguenza  ad  essere
sostituiti nei seguenti casi: 
    a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo,
con le aziende sanitarie pubbliche o private oggetto della verifica; 
    b) abbiano svolto attivita' di  consulenza  nei  confronti  delle
strutture sanitarie pubbliche o private oggetto di verifica. 
  2. L'eventuale mancata dichiarazione di astensione di cui al  comma
1 costituisce motivo di esclusione dai gruppi  tecnici  regionali  da
adottarsi con provvedimento del direttore della  direzione  regionale
competente.