Art. 32 Ipotesi di astensione dei membri dei gruppi tecnici regionali (articolo 40-ter ed art. 42 della legge regionale n. 51/2009) 1. I membri dei gruppi tecnici regionali sono obbligati a dichiarare di astenersi dalle visite e di conseguenza ad essere sostituiti nei seguenti casi: a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con le aziende sanitarie pubbliche o private oggetto della verifica; b) abbiano svolto attivita' di consulenza nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche o private oggetto di verifica. 2. L'eventuale mancata dichiarazione di astensione di cui al comma 1 costituisce motivo di esclusione dai gruppi tecnici regionali da adottarsi con provvedimento del direttore della direzione regionale competente.