Art. 74 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al  presente  capo
senza  aver  presentato   la   SCIA   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 
  2. Il superamento della capacita' ricettiva consentita, fatto salvo
il caso di stato di necessita'  per  i  rifugi  alpini,  comporta  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00. 
  3. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
200,00 a euro 1.200,00: 
    a) chi ospita  all'interno  della  struttura  ricettiva  soggetti
diversi da quelli indicati nella SCIA; 
    b)  chi  non  fornisce  i  servizi  previsti  per  il   tipo   di
classificazione, ove prevista. 
  4. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o
della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati. 
  5. Chi somministra alimenti  e  bevande  in  violazione  di  quanto
previsto dal presente capo e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00. 
  6. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
300,00 a euro 1.800,00: 
    a)  chi  pubblicizza,  con  qualunque  mezzo,   un   livello   di
classificazione di residence superiore a quello posseduto; 
    b) chi  non  fornisce  i  servizi  previsti  dalla  legge  e  dal
regolamento per il tipo di struttura. 
  7. In caso di reiterazione  di  una  delle  violazioni  di  cui  al
presente articolo nei  due  anni  successivi,  le  relative  sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.