Art. 44 
 
           Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica 
                  (articoli 39, 40, 41 l.r. 3/1994) 
 
  1. La domanda di autorizzazione o  la  comunicazione  di  cui  agli
articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994, contiene: 
    a) la tipologia di allevamento prescelta; 
    b) la localizzazione dell'allevamento; 
    c) l'elenco delle specie di  fauna  autoctona  regionale  che  si
intendono allevare; 
    d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare; 
    e) le strutture in dotazione all'allevamento. 
  2. I titolari degli allevamenti di cui agli articoli 39,  40  e  41
della l.r. 3/1994 devono tenere un registro vidimato dalla  struttura
competente della Giunta regionale e a disposizione del  personale  di
vigilanza per eventuali controlli. 
  3. Nel registro sono indicati a cura del titolare: 
    a) il numero di riproduttori e loro origine; 
    b) la natalita'; 
    c) la mortalita'; 
    d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente; 
    e) gli eventi patologici significativi; 
    f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. 
  4. Per la lepre e il cinghiale in recinto i dati di cui al comma 3,
lettere b) e c) possono non essere indicati. 
  5.  In  caso  di  cessione   a   terzi   dei   soggetti   allevati,
all'acquirente deve essere  rilasciata  una  ricevuta-certificato  di
provenienza su modulo  numerato.  Il  modulo,  compilato  in  duplice
copia, una per l'allevatore e una per l'acquirente, deve riportare la
specie e il numero di capi ceduti, il  nominativo  dell'acquirente  e
gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione
di uccelli appartenenti all'avifauna autoctona deve essere  riportato
anche il numero dell'anello identificativo, nel caso  degli  ungulati
deve essere riportato il numero del contrassegno. 
  6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono  essere  idonee
ad impedire la fuoriuscita dei capi  allevati.  La  fuga  di  animali
allevati derivante  da  incuria  e/o  inadeguatezza  delle  strutture
utilizzate e' considerata immissione di fauna non autorizzata. 
  7. Fatte salve le autorizzazioni esistenti, dalla data  di  entrata
in vigore del presente regolamento non sono autorizzabili allevamenti
a scopo di ripopolamento relativi a cervidi, bovidi  e  cinghiale.  I
capi attualmente  detenuti  non  destinati  alla  macellazione  o  ad
allevamenti autorizzati, possono  essere  immessi  esclusivamente  in
strutture   recintate   poste   entro   le    aziende    faunistiche,
agri-turistico venatorie e aree addestramento cani ove non sia  fatto
divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale.