Art. 44 Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40, 41 l.r. 3/1994) 1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994, contiene: a) la tipologia di allevamento prescelta; b) la localizzazione dell'allevamento; c) l'elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intendono allevare; d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare; e) le strutture in dotazione all'allevamento. 2. I titolari degli allevamenti di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 devono tenere un registro vidimato dalla struttura competente della Giunta regionale e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli. 3. Nel registro sono indicati a cura del titolare: a) il numero di riproduttori e loro origine; b) la natalita'; c) la mortalita'; d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente; e) gli eventi patologici significativi; f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. 4. Per la lepre e il cinghiale in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati. 5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo, compilato in duplice copia, una per l'allevatore e una per l'acquirente, deve riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione di uccelli appartenenti all'avifauna autoctona deve essere riportato anche il numero dell'anello identificativo, nel caso degli ungulati deve essere riportato il numero del contrassegno. 6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate e' considerata immissione di fauna non autorizzata. 7. Fatte salve le autorizzazioni esistenti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono autorizzabili allevamenti a scopo di ripopolamento relativi a cervidi, bovidi e cinghiale. I capi attualmente detenuti non destinati alla macellazione o ad allevamenti autorizzati, possono essere immessi esclusivamente in strutture recintate poste entro le aziende faunistiche, agri-turistico venatorie e aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale.