Art. 45 
 
Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (art. 39 l.r
                               3/1994) 
 
  1. Gli allevamenti di fauna selvatica  per  fini  di  ripopolamento
sono destinati alla produzione di specie tipiche  regionali  per  uso
venatorio. 
  2. Gli allevamenti di fauna selvatica  per  fini  di  ripopolamento
sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo
le modalita' dell'art. 26 della l.r. 3/1994, con tabelle  che  recano
la scritta «Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento -
Divieto di caccia». 
  3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento che
hanno una superficie recintata inferiore ai 3  ettari  possono  avere
una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale e' vietata la caccia
vagante. 
  4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di  ripopolamento:
devono  essere  utilizzate  specifiche  strutture  ed   impianti   di
allevamento e deve essere mantenuta una densita'  di  capi  limitata,
secondo i rapporti minimi  fissati  dall'istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca (ISPRA) e di seguito indicati: 
    a) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d'eta' 0,5 metri
quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'eta' 1 metro quadro/capo; 
    b) per il fagiano di qualita' secondo i parametri disposti  dalla
competente struttura della Giunta regionale: dai  venti  ai  quaranta
giorni d'eta' 0,5 metri quadri/capo, oltre i quaranta  giorni  d'eta'
2,5  metri  quadri/capo  e  applicando  le  specifiche   disposizioni
indicate dalla competente struttura della Giunta regionale; 
    c) per le pernici: dai trenta  ai  sessanta  giorni  d'eta'  0,25
metri  quadri/capo,  oltre  i  sessanta   giorni   d'eta'   1   metro
quadro/capo; 
    d) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo; 
    e) ungulati in recinto: 5000 metri quadri/capo. 
  5. L'allevamento per fini  di  ripopolamento  di  tutte  le  specie
selvatiche e' soggetto alle  disposizioni  previste  dalla  normativa
vigente in materia sanitaria. 
  6. Tutti i capi ungulati prima della cessione devono essere marcati
con contrassegni numerati inamovibili il  cui  modello  e'  approvato
dalla competente struttura del la Giunta regionale,  unitamente  alle
modalita' di registrazione. 
  7.  Gli  allevamenti  per  fini  di   ripopolamento   di   ungulati
autorizzati alla data di entrata in vigore del  presente  regolamento
sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita di  animali.  La
competente struttura della Giunta regionale puo' definire  specifiche
caratteristiche  tecniche  delle  recinzioni  con  riferimento   alle
diverse specie. 
  8. La fauna selvatica degli allevamenti per fini  di  ripopolamento
e' ceduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria.