Art. 46 Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (art. 40 l.r 3/1994) 1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali e' soggetta ad autorizzazione regionale. 2. Coloro che intendono esercitare l'attivita' di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti ad una associazione ornitologica nazionale o dell'unione europea legalmente costituita. Il titolare deve tempestivamente comunicare alla struttura competente della Giunta regionale l'eventuale variazione dell'associazione a cui risulta iscritto. 3. Coloro che intendono esercitare l'attivita' di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono provvedere ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato non oltre il decimo giorno dalla nascita. E' fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita. 4. Gli anelli utilizzabili sono forniti all'allevatore dall'associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la sigla dell'associazione, il numero di matricola dell'allevatore, la lettera di indicazione del diametro dell'anello, il numero progressivo e l'anno di nascita del soggetto. 5. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti piu' di dieci riproduttori per ogni specie salvo quanto previsto al comma 6. 6. La detenzione di riproduttori di specie cacciabili in numero superiore a dieci deve essere espressamente autorizzata dalla struttura competente della Giunta regionale per specifiche e documentate finalita' di selezione della specie a fini espositivi. 7. Oltre che per le finalita' specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria, possono essere utilizzati anche per il ripopolamento. 8. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purche' identificati mediante anello inamovibile e numerato. 9. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui all'art. 48, comma 1 possono essere utilizzati come richiami vivi ad uso di caccia purche' identificati mediante anello inamovibile e numerato. 10. La competente struttura della Giunta regionale puo' autorizzare la detenzione temporanea di singoli soggetti in difficolta' appartenenti alla fauna selvatica, non immediatamente reinseribili in natura. Nell'autorizzazione sono disposte le prescrizioni relative alle modalita' di custodia.