Art. 46 
 
Detenzione  e  allevamento  di  fauna  selvatica  autoctona  a   fini
  ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni  locali
  (art. 40 l.r 3/1994) 
 
  1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a  fini  ornamentali,
amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali e' soggetta  ad
autorizzazione regionale. 
  2. Coloro che intendono esercitare l'attivita'  di  allevamento  di
uccelli appartenenti a  specie  selvatiche  autoctone  devono  essere
iscritti ad una associazione  ornitologica  nazionale  o  dell'unione
europea  legalmente  costituita.  Il  titolare  deve  tempestivamente
comunicare  alla  struttura   competente   della   Giunta   regionale
l'eventuale variazione dell'associazione a cui risulta iscritto. 
  3. Coloro che intendono esercitare l'attivita'  di  allevamento  di
uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono  provvedere
ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato non  oltre
il decimo giorno dalla nascita. E' fatta eccezione per i pullus degli
anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno
dalla nascita. 
  4.   Gli   anelli   utilizzabili   sono   forniti    all'allevatore
dall'associazione ornitologica  di  appartenenza.  Ogni  anello  deve
indicare  la  sigla  dell'associazione,  il   numero   di   matricola
dell'allevatore, la lettera di indicazione del diametro  dell'anello,
il numero progressivo e l'anno di nascita del soggetto. 
  5.  Negli  allevamenti  di  fauna  selvatica   autoctona   a   fini
amatoriali, ornamentali e per il mantenimento  di  tradizioni  locali
non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento
di specie cacciabili, non  possono  essere  detenuti  piu'  di  dieci
riproduttori per ogni specie salvo quanto previsto al comma 6. 
  6. La detenzione di riproduttori di  specie  cacciabili  in  numero
superiore  a  dieci  deve  essere  espressamente  autorizzata   dalla
struttura  competente  della  Giunta  regionale  per   specifiche   e
documentate finalita' di selezione della specie a fini espositivi. 
  7. Oltre  che  per  le  finalita'  specifiche  dell'allevamento,  i
soggetti allevati, accompagnati da idonea  certificazione  sanitaria,
possono essere utilizzati anche per il ripopolamento. 
  8. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle  specie  selvatiche
possono essere esposti nelle fiere e  per  le  manifestazioni  canore
purche' identificati mediante anello inamovibile e numerato. 
  9. Tutti gli uccelli  allevati  appartenenti  alle  specie  di  cui
all'art. 48, comma 1 possono essere utilizzati come richiami vivi  ad
uso di caccia purche'  identificati  mediante  anello  inamovibile  e
numerato. 
  10. La competente struttura della Giunta regionale puo' autorizzare
la  detenzione  temporanea  di  singoli   soggetti   in   difficolta'
appartenenti alla fauna selvatica, non immediatamente reinseribili in
natura. Nell'autorizzazione sono disposte  le  prescrizioni  relative
alle modalita' di custodia.