Art. 47 Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (art. 40 l.r 3/1994) 1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all'art. 48. 2. I soggetti riproduttori devono essere dotati di anello inamovibile e numerato. 3. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita con anello inamovibile numerato. E' fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita. 4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare per l'identificazione dei pullus e' approvata dalla competente struttura della Giunta regionale. Ogni anello indica dopo la sigla R.T., gli estremi di identificazione dell'allevatore e il numero progressivo assegnato all'uccello. Sono fatti salvi gli anelli apposti in data precedente a quella di distribuzione degli anelli con sigla R.T. 5. L'allevatore e' il soggetto competente all'acquisizione e marcatura dei soggetti allevati, secondo le specifiche disposizioni approvate dalla competente struttura della Giunta regionale.