Art. 47 
 
Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (art. 40  l.r
                               3/1994) 
 
  1. Negli allevamenti di uccelli  utilizzabili  come  richiami  vivi
possono essere allevate solo le specie di cui all'art. 48. 
  2.  I  soggetti  riproduttori  devono  essere  dotati   di   anello
inamovibile e numerato. 
  3. I pullus devono essere inanellati non  oltre  il  decimo  giorno
dalla nascita con anello inamovibile numerato. E' fatta eccezione per
i pullus degli anatidi che devono  essere  inanellati  non  oltre  il
sessantesimo giorno dalla nascita. 
  4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare  per
l'identificazione dei pullus e' approvata dalla competente  struttura
della Giunta regionale. Ogni anello indica dopo la  sigla  R.T.,  gli
estremi di identificazione dell'allevatore e  il  numero  progressivo
assegnato all'uccello. Sono fatti salvi gli anelli  apposti  in  data
precedente a quella di distribuzione degli anelli con sigla R.T. 
  5.  L'allevatore  e'  il  soggetto  competente  all'acquisizione  e
marcatura dei soggetti allevati, secondo le  specifiche  disposizioni
approvate dalla competente struttura della Giunta regionale.