Art. 48 Uccelli utilizzabili come richiami vivi (art. 40 l.r. 3/1994) 1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alza-vola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell'anatra. 2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui al comma 1, purche' identificati mediante anello inamovibile e numerato, possono essere utilizzati come richiami da caccia ed esposti nelle fiere e nelle manifestazioni canore. L'obbligo dell'anello identificativo inamovibile e numerato non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell'anatra. 3. Tutti gli uccelli da richiamo di cattura detenuti dai cacciatori sono registrati nel SIFV. 4. Tutte le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli di cattura devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni.