Art. 48 
 
               Uccelli utilizzabili come richiami vivi 
                        (art. 40 l.r. 3/1994) 
 
  1. Sono utilizzabili come richiami vivi  gli  uccelli  appartenenti
alle seguenti specie  selvatiche:  allodola,  alza-vola,  canapiglia,
cesena, codone, colombaccio, cornacchia  grigia,  fischione,  folaga,
gazza,  ghiandaia,  germano  reale,  marzaiola,   merlo,   mestolone,
moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio  e  tordo  sassello.
Sono  inoltre  utilizzabili  le  forme  domestiche  del  piccione   e
dell'anatra. 
  2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie  di  cui  al
comma 1, purche' identificati mediante anello inamovibile e numerato,
possono essere utilizzati come richiami da caccia  ed  esposti  nelle
fiere  e   nelle   manifestazioni   canore.   L'obbligo   dell'anello
identificativo inamovibile e  numerato  non  sussiste  per  le  forme
domestiche del piccione e dell'anatra. 
  3. Tutti gli uccelli da richiamo di cattura detenuti dai cacciatori
sono registrati nel SIFV. 
  4. Tutte le variazioni riguardanti  la  detenzione  di  uccelli  di
cattura devono essere  comunicate  alla  competente  struttura  della
Giunta regionale entro trenta giorni.