Art. 40 
 
           Modalita' di espressione del voto - formalita' 
 
  1. Il voto e' dato personalmente  dall'elettore  all'interno  della
cabina. 
  2. Se  l'espressione  del  voto  non  e'  fatta  nella  cabina,  il
presidente dell'ufficio elettorale di sezione non depone nell'urna la
scheda presentatagli. Se l'elettore, nonostante l'invito, non si reca
nella cabina, il presidente lo esclude dal voto e ne fa prendere nota
nel verbale. La scheda e' in ogni caso ritirata e  annullata  con  la
sottoscrizione del presidente e di almeno due scrutatori. 
  3. Gli elettori non possono farsi  rappresentare,  ne'  inviare  il
voto per iscritto, salvo quanto disposto sul voto per  corrispondenza
di cui all'art. 36. 
  4. Le persone in situazione di handicap  fisico  impossibilitate  a
esercitare autonomamente il diritto di voto sono  accompagnate  nelle
operazioni di voto da un'altra persona  liberamente  scelta,  che  ha
diritto a votare per l'elezione del Consiglio provinciale. 
  5. Su eventuale richiesta del presidente dell'ufficio elettorale di
sezione  deve  essere  esibito  il  certificato   medico   rilasciato
dall'Azienda sanitaria attestante l'handicap di cui al  comma  4.  In
sostituzione del certificato medico,  i  ciechi  possono  esibire  la
tessera  di  iscrizione  all'Unione  italiana  ciechi  o   ad   altra
associazione riconosciuta. 
  6. Nessun elettore puo' esercitare la  funzione  di  accompagnatore
per piu'  di  una  persona  in  situazione  di  handicap  fisico.  Il
presidente  dell'ufficio  elettorale  di  sezione  provvede  a   fare
apposita annotazione sulla tessera elettorale dell'accompagnatore e a
prendere atto del suo nome e cognome nel verbale. 
  7. Nel rispetto delle disposizioni concernenti  la  protezione  dei
dati personali e' inserita mediante apposizione di un  corrispondente
simbolo o codice nella tessera elettorale l'annotazione  del  diritto
all'accompagnamento di cui al comma 4, su richiesta dell'interessato,
corredata della relativa documentazione.