Art. 41 
 
                   Identificazione degli elettori 
 
  1. Ai fini dell'esercizio del proprio diritto di voto gli  elettori
devono presentarsi muniti della tessera elettorale di cui all'art. 13
della  legge  30  aprile  1999,  n.  120,  e  di  un   documento   di
identificazione  valido.  Sono  ammessi  a  votare   nell'ordine   di
presentazione,  indipendentemente  dall'ordine  di  iscrizione  nella
lista elettorale. 
  2. I comuni garantiscono che, entro il  quinto  giorno  antecedente
quello dell'elezione, a tutti gli aventi diritto che per un qualsiasi
motivo  non  ne  siano  in  possesso,  sia  consegnata   la   tessera
elettorale. Allo scopo  di  rilasciare,  se  necessario,  la  tessera
elettorale, un duplicato  o  un  attestato  sostitutivo,  gli  uffici
elettorali comunali restano aperti anche per tutta  la  durata  delle
operazioni di voto. 
  3. In mancanza di idoneo documento  di  identificazione  munito  di
fotografia,   l'identita'   dell'elettore   e'   accertata,   qualora
possibile, da uno dei membri dell'ufficio elettorale di  sezione.  In
caso contrario, l'identita' e' accertata da  un  altro  elettore  del
comune, noto all'ufficio, sotto la propria responsabilita' penale. In
entrambi i casi colui che attesta l'identita' appone la propria firma
nell'apposita colonna delle liste elettorali di sezione. 
  4. In  caso  di  dissenso  sull'accertamento  dell'identita'  degli
elettori, decide il presidente a norma dell'art. 45.