Art. 41 Identificazione degli elettori 1. Ai fini dell'esercizio del proprio diritto di voto gli elettori devono presentarsi muniti della tessera elettorale di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, e di un documento di identificazione valido. Sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista elettorale. 2. I comuni garantiscono che, entro il quinto giorno antecedente quello dell'elezione, a tutti gli aventi diritto che per un qualsiasi motivo non ne siano in possesso, sia consegnata la tessera elettorale. Allo scopo di rilasciare, se necessario, la tessera elettorale, un duplicato o un attestato sostitutivo, gli uffici elettorali comunali restano aperti anche per tutta la durata delle operazioni di voto. 3. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, l'identita' dell'elettore e' accertata, qualora possibile, da uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione. In caso contrario, l'identita' e' accertata da un altro elettore del comune, noto all'ufficio, sotto la propria responsabilita' penale. In entrambi i casi colui che attesta l'identita' appone la propria firma nell'apposita colonna delle liste elettorali di sezione. 4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 45.