Art. 42 
 
                      Ricevimento, compilazione 
               e riconsegna della scheda di votazione 
 
  1. L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda  estratta  dalla  prima
urna e  una  matita  copiativa,  si  reca  nella  cabina.  Dopo  aver
esercitato il proprio diritto al voto consegna la scheda  debitamente
piegata e la matita copiativa al presidente. 
  2. Il presidente depone la scheda nell'urna destinata a raccogliere
le schede  votate  e  uno  degli  scrutatori  ne  attesta  l'avvenuto
deposito, apponendo la  propria  firma  nell'apposita  colonna  della
lista  accanto  al  nome   di   ciascun   votante.   Inoltre   appone
nell'apposito spazio della tessera elettorale il timbro  dell'ufficio
elettorale di sezione e la data e  annota  il  numero  della  tessera
nell'apposito registro. 
  3. E' vietato portare in cabina strumenti  di  qualunque  tipo  che
siano idonei a documentare l'esercizio del diritto di voto. 
  4.  Se  l'elettore  riscontra  che  la  scheda   consegnatagli   e'
deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza, l'abbia deteriorata,
puo' richiederne al  presidente  una  seconda  restituendo  pero'  la
prima, la quale e' conservata in  un  apposito  plico,  dopo  che  il
presidente vi ha scritto «scheda deteriorata» e vi ha apposto la  sua
firma. Nell'apposita colonna della lista di sezione  e'  annotata  la
consegna della nuova scheda. 
  5. Le schede non conformi alle prescrizioni della presente legge  o
mancanti del bollo di sezione,  non  sono  deposte  nell'urna  e  gli
elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono
vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due  scrutatori  e
allegate al processo verbale.