Art. 37 Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 16 del 2017 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici), sono aggiunte le seguenti parole: «La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali per la realizzazione delle attivita' progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 16 del 2017 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 2-ter. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».