Art. 37 
 
                        Modifiche all'art. 35 
                della legge regionale n. 16 del 2017 
 
  1. Alla fine del comma 2 dell'art.  35  della  legge  regionale  18
luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento
regionale in materia ambientale e a favore dei territori  colpiti  da
eventi sismici),  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «La  Regione
prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali per la
realizzazione   delle   attivita'   progettuali   e   dei    processi
partecipativi necessari all'attuazione dei  contratti  di  fiume  nel
territorio regionale.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 35 della legge  regionale  n.  16  del
2017 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2,  per  gli  esercizi
finanziari 2018 e 2019, la regione fa fronte  mediante  l'istituzione
nella parte  spesa  del  bilancio  regionale  di  appositi  capitoli,
nell'ambito di missioni e programmi specifici, la  cui  copertura  e'
assicurata dai fondi a tale scopo specifico  accantonati  nell'ambito
del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e  accantonamenti  -
Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per  far  fronte  agli  oneri
derivanti  da  provvedimenti  legislativi  regionali  in   corso   di
approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione  2018-2020.
La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere,  con  proprio  atto,
alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 
  2-ter. Per gli esercizi successivi al 2019,  agli  oneri  derivanti
dal comma 2 si fa fronte nell'ambito delle  autorizzazioni  di  spesa
annualmente disposte dalla legge di  approvazione  del  bilancio,  ai
sensi di quanto previsto dall'art.  38  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42).».