Art. 84 Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' 1. Quando successivamente all'elezione si verifichi una causa di ineleggibilita', oppure esista al momento della elezione o si verifichi successivamente una causa di incompatibilita', il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. 2. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'. 3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita il consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. 4. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. 5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. 6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune.