Art. 84 
 
        Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilita' 
                        e di incompatibilita' 
 
  1. Quando successivamente all'elezione si verifichi  una  causa  di
ineleggibilita',  oppure  esista  al  momento  della  elezione  o  si
verifichi successivamente una causa di incompatibilita', il consiglio
di cui l'interessato fa parte gliela contesta. 
  2.  Il  consigliere  ha  dieci  giorni  di  tempo   per   formulare
osservazioni o  per  eliminare  le  cause  di  ineleggibilita'  o  di
incompatibilita'. 
  3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 2 il  consiglio  delibera  definitivamente  e,  ove  ritenga
sussistere la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita',  invita
il consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per
la carica che intende conservare. 
  4. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi  dieci
giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.  Contro  la  deliberazione
adottata  dal  consiglio  e'  ammesso  ricorso   giurisdizionale   al
tribunale competente per territorio. 
  5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo,  depositata
nella segreteria e notificata, entro i cinque  giorni  successivi,  a
colui che sia stato dichiarato decaduto. 
  6. Le deliberazioni di  cui  al  presente  articolo  sono  adottate
d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino  iscritto  nelle  liste
elettorali del comune.