Art. 61
Gestione degli interventi
1. Parte della quota degli stanziamenti di cui all'art. 67, non
superiore al 5% del totale, puo' essere utilizzata come trasferimenti
ai comuni per rimborso spese connesse alla partecipazione degli
stessi alle attivita' di censimento e mappatura della presenza di
amianto, previa apposito provvedimento della Giunta regionale.