Art. 55 
 
                    Orari di apertura e chiusura 
 
  1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico  degli  esercizi
di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli
esercenti. 
  2. L'esercente e' tenuto  a  rendere  noto  al  pubblico,  mediante
cartello o altro mezzo idoneo di informazione, l'orario di  effettiva
apertura e chiusura del proprio esercizio. 
  3.  I  punti  vendita  non  esclusivi  di  quotidiani  e  periodici
osservano l'orario previsto per l'attivita' prevalente. 
  4. Il comune stabilisce, ai sensi e nei limiti di cui  al  Capo  V,
sentite  le  organizzazioni   imprenditoriali   del   commercio,   le
organizzazioni sindacali dei lavoratori del  settore  e  associazioni
dei  consumatori  maggiormente   rappresentative,   gli   orari   per
l'attivita' di commercio su aree pubbliche. 
  5.  Conformemente  alle  diverse  tipologie  di  impianto  e  fermo
restando l'obbligo di garantire un adeguato servizio all'utenza,  gli
orari di apertura e di chiusura al pubblico degli  impianti  stradali
di distribuzione carburanti sono rimessi alla  libera  determinazione
del soggetto gestore. I soggetti gestori sono tenuti a  rendere  noto
al pubblico l'orario di effettiva apertura e  chiusura  dell'impianto
stradale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.