Art. 64 
 
       Accreditamento di strutture sanitarie e sociosanitarie 
 
  1. L'accreditamento  delle  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie
pubbliche e private e' rilasciato dalla Regione,  Direzione  centrale
competente  in  materia,  subordinatamente  alla  verifica   positiva
dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati  raggiunti,  nonche'  della
conformita'  ai  requisiti  adottati  in  coerenza  con  la   vigente
normativa di riferimento. 
  2. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: 
    a) i requisiti ulteriori  di  qualificazione  rispetto  a  quelli
stabiliti ai fini autorizzativi di cui all'articolo 63; 
    b)  la  procedura  per  il  rilascio  e   per   il   mantenimento
dell'accreditamento delle strutture. 
  3.  Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  2,  nelle   more
dell'adozione del regolamento, trovano applicazione i requisiti e  le
procedure stabiliti con i provvedimenti  adottati  sulla  base  della
previgente normativa. 
  4. La qualita' di soggetto accreditato costituisce vincolo per  gli
enti  del   Servizio   sanitario   regionale   a   corrispondere   la
remunerazione delle prestazioni erogate  esclusivamente  per  effetto
degli accordi contrattuali stipulati da detti enti con  le  strutture
private accreditate. 
  5.  La  Giunta  regionale,  al  fine  di   assicurare   un'efficace
competizione  tra  le  strutture  private   accreditate,   anche   in
considerazione di esigenze  connesse  all'assistenza  espresse  dagli
enti del Servizio sanitario regionale, determina  i  limiti  entro  i
quali procedere ad accreditare un numero di strutture che puo' essere
superiore al fabbisogno programmato.