Art. 65 
 
                        Accordi contrattuali 
 
  1.  Gli  accordi  contrattuali  regionali  con  le   organizzazioni
rappresentative delle strutture private e gli accordi  aziendali  con
le  strutture  accreditate  sono  definiti   in   coerenza   con   la
programmazione regionale, che determina il fabbisogno  e  le  risorse
sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della  qualita'
e dei costi. 
  2. Gli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  territorialmente
competenti, sulla base del  fabbisogno  programmato,  selezionano  le
strutture private accreditate con  le  quali  stipulare  gli  accordi
contrattuali.  Esclusivamente  per  effetto  di  detta   stipula   le
strutture private accreditate erogano prestazioni  per  conto  e  con
oneri a carico del Servizio sanitario regionale. 
  3. Con deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  stabilite  le
procedure attuative di cui al comma 1. 
  4. I rapporti  economici  con  gli  erogatori  privati  di  servizi
sanitari  si  regolano  tramite  nomenclatori  tariffari,   repertori
prestazionali e per specifici percorsi assistenziali omnicomprensivi.
Le strutture sociosanitarie si remunerano per giornata di ospitalita'
connessa con l'intensita' assistenziale della prestazione. 
  5. Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  approvati  i
nomenclatori tariffari, i repertori  prestazionali  e  gli  specifici
percorsi assistenziali di cui al comma 4. 
  6. I criteri, i limiti e  le  modalita'  di  remunerazione  per  le
prestazioni erogate dalle  strutture  di  assistenza  residenziale  e
semiresidenziale per anziani non autosufficienti  sono  definiti  con
regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  7. Dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui al
comma 6 sono abrogati i commi da 1 a  5-bis  dell'articolo  13  della
legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997).