Art. 65 Accordi contrattuali 1. Gli accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualita' e dei costi. 2. Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, selezionano le strutture private accreditate con le quali stipulare gli accordi contrattuali. Esclusivamente per effetto di detta stipula le strutture private accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure attuative di cui al comma 1. 4. I rapporti economici con gli erogatori privati di servizi sanitari si regolano tramite nomenclatori tariffari, repertori prestazionali e per specifici percorsi assistenziali omnicomprensivi. Le strutture sociosanitarie si remunerano per giornata di ospitalita' connessa con l'intensita' assistenziale della prestazione. 5. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i nomenclatori tariffari, i repertori prestazionali e gli specifici percorsi assistenziali di cui al comma 4. 6. I criteri, i limiti e le modalita' di remunerazione per le prestazioni erogate dalle strutture di assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti sono definiti con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui al comma 6 sono abrogati i commi da 1 a 5-bis dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997).