Art. 66 Controlli sulle prestazioni erogate 1. Ai fini dell'appropriatezza e della qualita' delle prestazioni, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalita' di controllo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate sia dalle strutture pubbliche che dalle strutture private di cui all'articolo 65. 2. L'attivita' di controllo sulle prestazioni erogate e' assicurata da un organismo istituito in seno alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita', denominato Nucleo regionale di controllo, la cui composizione e' stabilita con la deliberazione giuntale di cui al comma 1. Il Nucleo e' composto da piu' componenti, anche in rappresentanza dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute e la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' ne assume la presidenza. 3. Il Nucleo regionale di controllo, nominato con deliberazione della Giunta regionale, coordina e verifica l'appropriatezza e l'uniformita' dei controlli di cui al comma 1 di competenza degli enti del Servizio sanitario regionale. 4. Con deliberazione della Giunta regionale e' approvato il piano annuale dei controlli.