Art. 66 
 
                 Controlli sulle prestazioni erogate 
 
  1. Ai fini dell'appropriatezza e della qualita' delle  prestazioni,
con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i  criteri  e
le   modalita'   di   controllo   delle   prestazioni   sanitarie   e
sociosanitarie  erogate  sia  dalle  strutture  pubbliche  che  dalle
strutture private di cui all'articolo 65. 
  2. L'attivita' di controllo sulle prestazioni erogate e' assicurata
da un organismo istituito in seno  alla  Direzione  centrale  salute,
politiche sociali  e  disabilita',  denominato  Nucleo  regionale  di
controllo, la cui composizione  e'  stabilita  con  la  deliberazione
giuntale di cui al comma 1. Il Nucleo e' composto da piu' componenti,
anche in rappresentanza dell'Azienda regionale di  coordinamento  per
la salute  e  la  Direzione  centrale  salute,  politiche  sociali  e
disabilita' ne assume la presidenza. 
  3. Il Nucleo regionale di  controllo,  nominato  con  deliberazione
della  Giunta  regionale,  coordina  e  verifica  l'appropriatezza  e
l'uniformita' dei controlli di cui al comma  1  di  competenza  degli
enti del Servizio sanitario regionale. 
  4. Con deliberazione della Giunta regionale e' approvato  il  piano
annuale dei controlli.