Art. 67 Sanzioni amministrative 1. In caso di violazione della normativa vigente in materia di esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria trovano applicazione gli articoli 4-bis e 4-ter della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali).