Art. 67 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. In caso di violazione della  normativa  vigente  in  materia  di
esercizio   di   attivita'   sanitaria   e   sociosanitaria   trovano
applicazione gli articoli 4-bis e 4-ter della legge regionale 9 marzo
2001,  n.  8  (Disposizioni  urgenti  in   attuazione   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di
sanita' e politiche sociali).