Art. 56 
 
              Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria 
 
  1. La regione riconosce gli  strumenti  di  ingegneria  finanziaria
quali mezzi fondamentali per perseguire gli obiettivi di  crescita  e
sviluppo del sistema economico regionale,  impiegando  alle  migliori
condizioni e utilizzando al  massimo  grado  gli  istituti  giuridici
applicabili e le risorse finanziarie disponibili in ambito regionale,
statale ed europeo. 
  2. In attuazione del comma 1 l'amministrazione  regionale  riforma,
in conformita' alla normativa in materia di intermediari finanziari e
nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il sistema  degli
enti partecipati operanti nel settore,  al  fine  di  individuare  un
soggetto in grado  di  corrispondere  ai  requisiti  stabiliti  dalla
normativa statale ed europea in materia  di  contratti  pubblici  per
affidare incarichi diretti di creazione e gestione  di  strumenti  di
ingegneria finanziaria, anche nell'ambito delle politiche di coesione
promosse dall'Unione europea. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  la  giunta  regionale  presenta  alle  competenti  Commissioni
consiliari una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  possibili
soluzioni tecniche e organizzative per addivenire a  quanto  previsto
dal comma 2. 
  4. Al fine  di  consentire  a  Friulia  S.p.a.  nel  suo  ruolo  di
finanziaria regionale, di promuovere e coordinare  le  iniziative  di
sviluppo  territoriale  attraverso  l'attuazione  di   programmi   di
investimento diretti a realizzare interventi di cui agli articoli 31,
37 e 61, l'amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  partecipare
alla ricapitalizzazione di Friulia S.p.a., nel limite  massimo  di  1
milione di euro, anche attraverso l'acquisizione di  azioni  detenute
dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto
risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 
  5. L'operazione di cui al comma  4  puo'  essere  disposta,  previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle
finanze di concerto con  l'Assessore  alle  attivita'  produttive,  a
seguito  della  presentazione  da  parte  di  Friulia  S.p.a.  di  un
programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la  Societa'
intende attuare per il perseguimento delle finalita' di cui al  comma
4,  anche  mediante  l'eventuale  reperimento  di  ulteriori  risorse
mediante emissione di obbligazioni e la creazione  di  uno  specifico
fondo immobiliare chiuso. Annualmente, e  per  tutta  la  durata  del
programma, Friulia  S.p.a.  e'  tenuta  a  presentare  una  relazione
illustrativa  delle  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse  e   dei
risultati conseguiti. 
  6.  L'amministrazione  regionale  promuove  la  diffusione   e   la
conoscenza dei circuiti di compensazione  multilaterale  ad  adesione
volontaria,  anche  con  riferimento  alla   piattaforma   telematica
dedicata  alla  compensazione  di  crediti  e  debiti  derivanti   da
transazioni  commerciali  messa  a  disposizione  dall'Agenzia  delle
entrate ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, del decreto legislativo  5
agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni  IVA  e
di  controllo  delle   cessioni   di   beni   effettuate   attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1,  lettere
d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), come introdotto dall'art.
1, comma 227, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023).