Art. 83 Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 3/2015 1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) e' inserito il seguente: «1-quinquies-bis. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 1.200,00. L'autorita' competente, con proprio provvedimento, impone al trasgressore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non puo' essere utilizzato.». 2. Al comma 1-sexies dell'articolo 41 dopo la parola «quinquies» sono inserite le seguenti: «e 1-quinquies-bis». 3. Al comma 2 dell'articolo 41 dopo la parola «quinquies» sono inserite le seguenti: «e 1-quinquies-bis».