Art. 44 Aree sottratte alla caccia programmata (art. 25 della legge regionale n. 3/1994) 1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l'attuazione del PFVR e ricadono in una delle seguenti fattispecie: a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l'effettivo svolgimento di un'azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a duecento ettari accorpati. Tale estensione puo' essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti. b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all'innovazione tecnologica. 2. L'autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 ha validita' corrispondente alla validita' del PFVR. 3. Nelle superfici di cui al presente art. si possono effettuare interventi di controllo delle popolazioni di ungulati ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 3/1994. 4. Nelle superfici di cui al presente articolo non vengono riconosciuti i danni arrecati dalla fauna selvatica.