Art. 44 
 
Aree sottratte alla caccia programmata (art. 25 della legge regionale
  n. 3/1994) 
 
  1. Le richieste di esclusione  dei  fondi  rustici  dalla  gestione
programmata della caccia di cui all'art. 25 della legge regionale  n.
3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l'attuazione del PFVR
e ricadono in una delle seguenti fattispecie: 
    a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche  ambientali
tali da consentire l'effettivo svolgimento di un'azione di  tutela  e
salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a duecento  ettari
accorpati. Tale estensione puo'  essere  raggiunta  col  concorso  di
fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti. 
    b) superfici di terreno nelle quali  vengano  condotti  programmi
sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con  finanziamenti
pubblici finalizzati  alla  ricerca  scientifica  ed  all'innovazione
tecnologica. 
  2. L'autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla  gestione
programmata della caccia di cui all'art. 25 della legge regionale  n.
3/1994 ha validita' corrispondente alla validita' del PFVR. 
  3. Nelle superfici di cui al presente art.  si  possono  effettuare
interventi di  controllo  delle  popolazioni  di  ungulati  ai  sensi
dell'art. 37 della legge regionale n. 3/1994. 
  4.  Nelle  superfici  di  cui  al  presente  articolo  non  vengono
riconosciuti i danni arrecati dalla fauna selvatica.