Art. 57
Certificato di ultimazione dei lavori
1. In seguito alla comunicazione dell'appaltatore di intervenuta
ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori, in contraddittorio
con l'appaltatore medesimo, redige il certificato di ultimazione dei
lavori secondo quanto previsto dalla normativa statale. In ogni caso,
alla scadenza del termine di esecuzione, il direttore dei lavori
redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori.
2. Fatti salvi i successivi accertamenti, se il direttore dei
lavori rileva, anche sommariamente, vizi o difformita' di
costruzione, nel certificato di ultimazione assegna all'appaltatore
un termine entro cui l'appaltatore medesimo e' tenuto a eliminarli a
sue spese e con le modalita' prescritte, fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno dell'amministrazione aggiudicatrice e ferme
restando, in caso di violazione, le detrazioni definite in sede di
emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.