Art. 57 
 
                Certificato di ultimazione dei lavori 
 
  1. In seguito alla comunicazione  dell'appaltatore  di  intervenuta
ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori,  in  contraddittorio
con l'appaltatore medesimo, redige il certificato di ultimazione  dei
lavori secondo quanto previsto dalla normativa statale. In ogni caso,
alla scadenza del termine di  esecuzione,  il  direttore  dei  lavori
redige  in  contraddittorio   con   l'appaltatore   un   verbale   di
constatazione sullo stato dei lavori. 
  2. Fatti salvi i  successivi  accertamenti,  se  il  direttore  dei
lavori  rileva,  anche   sommariamente,   vizi   o   difformita'   di
costruzione, nel certificato di ultimazione  assegna  all'appaltatore
un termine entro cui l'appaltatore medesimo e' tenuto a eliminarli  a
sue spese e con le modalita' prescritte, fatto salvo  il  diritto  al
risarcimento del danno dell'amministrazione  aggiudicatrice  e  ferme
restando, in caso di violazione, le detrazioni definite  in  sede  di
emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.