Art. 101.
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni
                      e contributi dell'utenza
    1.   Al   fine   di  favorire  l'innovazione  dell'organizzazione
ammi-nistrativa   e  di  realizzare maggiori  economie,  nonche'  una
migliore  qualita'  dei  servizi  prestati, la Regione puo' stipulare
contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi  di  collaborazione  con
soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con
atto notarile.
    2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma 1 devono essere dirette al
perseguimento  di  interessi  pubblici,  devono  escludere  forme  di
conflitto  di  interesse  tra l'attivita' pubblica e quella privata e
devono  comportare  risparmi  di  spesa  rispetto  agli  stanziamenti
disposti. Una quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento,
e'   destinata   ad   incrementare   gli  stanziamenti  diretti  alla
retribuzione  di risultato dei dirigenti appartenenti al dipartimento
che  ha  operato  il  risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
nelle  disponibilita'  di  bilancio della amministrazione. Tali quote
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  della  Regione  per essere
riassegnate,   per   le   predette   finalita'.  La  rimanente  somma
costituisce  economia  di  bilancio. Tale disposizione non si applica
nei  casi  in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione
sono  diretti  a  finanziare  interventi,  servizi  o  attivita'  non
inseriti  nei  programmi  di  spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad
applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed
accordi   con  i  privati  relative  alle  amministrazioni  dei  beni
culturali  ed  ambientali  e  dello  spettacolo,  nonche'  ogni altra
disposizione speciale in materia.
    3. Ai fin di cui al comma 1 la Regione puo' stipulare convenzioni
con  soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso,
consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per
cento  dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese
di personale, costituisce economia di bilancio.
    4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  regolamento,  i  direttori di dipartimento individuano, con
propria  determinazione,  le prestazioni non rientranti tra i servizi
pubblici   essenziali   o   non   espletate  a  garanzia  di  diritti
fondamentali   per   le  quali  richiedere  un  contributo  da  parte
dell'utente  e  l'ammontare  del contributo richiesto, sulla base dei
criteri definiti dall'Art. 102.
    5.  Gli  introiti  di cui al comma 4 sono versati all'entrata del
bilancio   della  Regione  per  essere  riassegnati,  in  misura  non
superiore  al  30  per  cento, secondo la percentuale determinata dai
direttori di dipartimento, alla corrispondente unita' previsionale di
base   del   bilancio   per   incrementare   le  risorse  finalizzate
all'incentivazione   della   produttivita'   del  personale  e  della
retribuzione  di  risultato  dei  dirigenti  che  hanno realizzato le
relative attivita'.
    6.  I  direttori  regionali  definiscono obiettivi di risparmi di
gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso
della  gestione,  una  quota delle previsioni iniziali delle spese di
parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di cassa, aventi
natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta' degli
importi  costituisce  economia  di  bilancio; le rimanenti somme sono
destinate,  nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di
bilancio,  ad  incrementare  le  risorse  relative all'incentivazione
della  produttivita'  del personale e della retribuzione di risultato
dei dirigenti.