Art. 101. Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni e contributi dell'utenza 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione ammi-nistrativa e di realizzare maggiori economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi prestati, la Regione puo' stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Una quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al dipartimento che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita' di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio della Regione per essere riassegnate, per le predette finalita'. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in materia. 3. Ai fin di cui al comma 1 la Regione puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i direttori di dipartimento individuano, con propria determinazione, le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto, sulla base dei criteri definiti dall'Art. 102. 5. Gli introiti di cui al comma 4 sono versati all'entrata del bilancio della Regione per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, secondo la percentuale determinata dai direttori di dipartimento, alla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse finalizzate all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno realizzato le relative attivita'. 6. I direttori regionali definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti.