Art. 102.
                  Prestazioni a carattere generale.
    1.  Sono  da  considerare  prestazioni  erogabili,  per  le quali
richiedere  agli  utenti  un  contributo,  le  attivita'  di  seguito
elencate:
      a) riproduzioni  di documenti di archivio destinate dai privati
e da soggetti operanti come tali, a fini commerciali qualunque sia il
supporto di documentazione foto a colori foto in bianco e nero, film;
      b) copie  ed  estratti di documenti di archivio, effettuati per
ragioni non di studio;
      c) commercializzazione  di volumi, dispense, studi, ricerche ed
altre  opere  dell'ingegno,  allorche' l'amministrazione sia titolare
del  diritto  d'autore, in esecuzione di contratti da stipulare volta
per volta;
      d) ricerche  effettuate su richiesta di privati, con esclusione
di  quelle  svolte  per  motivi  istituzionali  e  per  la  tutela di
situazioni  giuridicamente  rilevanti. Il contributo, che deve essere
corrisposto  anche  in  caso  di  esito  negativo  della  ricerca, e'
individuato  in  misura  proporzionale  alle ore di lavoro impiegato,
sulla base della retribuzione oraria lorda del personale addetto;
      e) prestito di documenti per esposizioni realizzate da soggetti
privati,  o  operanti come tali, a fini commerciali. Il contributo e'
individuato  in misura direttamente proporzionale al numero dei pezzi
concessi in prestito e agli introiti;
      f) accesso  a informazioni e documenti contenuti in banche dati
relative  a  specifiche  materie individuate dall'amministrazione. Il
contributo e' determinato per ogni singola richiesta o accesso oppure
mediante  canone annuo. In tutti gli altri casi l'accesso alle banche
dati  regionali  e'  gratuito.  L'accesso  e'  sempre gratuito per le
pubbliche amministrazioni;
      g) rilascio  di  fotocopie  richieste  da  utenti  esterni o da
personale dell'amministrazione per ragioni non di ufficio;
      h) concessione  del  patrocinio  per manifestazioni a carattere
prevalentemente commerciale;
      i) attivita'  amministrativa  per  la effettuazione di ritenute
sullo  stipendio  del  dipendente  a favore di istituti assicurativi,
bancari,  previdenziali  e  similari, con successivo versamento delle
somme  medesime.  Il contributo e' determinato per ciascun ordinativo
di pagamento emesso ovvero in misura forfettaria.
    2.  Il  pagamento  del  contributo  fissato  per  le  prestazioni
individuate  ai  sensi  dell'Art.  101,  comma  4, avviene secondo le
modalita' di cui all'Art. 469, comma 3.