Art. 102. Prestazioni a carattere generale. 1. Sono da considerare prestazioni erogabili, per le quali richiedere agli utenti un contributo, le attivita' di seguito elencate: a) riproduzioni di documenti di archivio destinate dai privati e da soggetti operanti come tali, a fini commerciali qualunque sia il supporto di documentazione foto a colori foto in bianco e nero, film; b) copie ed estratti di documenti di archivio, effettuati per ragioni non di studio; c) commercializzazione di volumi, dispense, studi, ricerche ed altre opere dell'ingegno, allorche' l'amministrazione sia titolare del diritto d'autore, in esecuzione di contratti da stipulare volta per volta; d) ricerche effettuate su richiesta di privati, con esclusione di quelle svolte per motivi istituzionali e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il contributo, che deve essere corrisposto anche in caso di esito negativo della ricerca, e' individuato in misura proporzionale alle ore di lavoro impiegato, sulla base della retribuzione oraria lorda del personale addetto; e) prestito di documenti per esposizioni realizzate da soggetti privati, o operanti come tali, a fini commerciali. Il contributo e' individuato in misura direttamente proporzionale al numero dei pezzi concessi in prestito e agli introiti; f) accesso a informazioni e documenti contenuti in banche dati relative a specifiche materie individuate dall'amministrazione. Il contributo e' determinato per ogni singola richiesta o accesso oppure mediante canone annuo. In tutti gli altri casi l'accesso alle banche dati regionali e' gratuito. L'accesso e' sempre gratuito per le pubbliche amministrazioni; g) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell'amministrazione per ragioni non di ufficio; h) concessione del patrocinio per manifestazioni a carattere prevalentemente commerciale; i) attivita' amministrativa per la effettuazione di ritenute sullo stipendio del dipendente a favore di istituti assicurativi, bancari, previdenziali e similari, con successivo versamento delle somme medesime. Il contributo e' determinato per ciascun ordinativo di pagamento emesso ovvero in misura forfettaria. 2. Il pagamento del contributo fissato per le prestazioni individuate ai sensi dell'Art. 101, comma 4, avviene secondo le modalita' di cui all'Art. 469, comma 3.