Art. 103.
                        Ulteriori prestazioni
    1.  I  provvedimenti  di  cui  all'Art.  101,  comma  4,  possono
individuare  prestazioni  ulteriori  rispetto  a  quelle  individuate
dall'Art. 102, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non
espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere
un contributo all'utente.