Art. 104. Aggiornamento e revisione dei contributi 1. Fermo restando quanto piu' specificamente previsto in relazione ad ogni singolo tipo di prestazione, la determinazione dei contributi deve essere comunque effettuata in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicita', efficienza ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione nei confronti di organismi riconosciuti che svolgono attivita' di volontariato o sociali senza scopo di lucro, nonche' nei confronti delle categorie protette. I contributi richiesti all'utente individuati nei provvedimenti di cui all'Art. 101, comma 4, sono aggiornati annualmente sulla base degli indici I.S.T.A.T. relativi al costo della vita.