Art. 104.
              Aggiornamento e revisione dei contributi
    1.   Fermo   restando  quanto  piu'  specificamente  previsto  in
relazione  ad ogni singolo tipo di prestazione, la determinazione dei
contributi  deve  essere  comunque effettuata in riferimento ai costi
sostenuti,  tenendo  conto dei criteri di economicita', efficienza ed
efficacia  e  prevedendo  forme  di  facilitazione  nei  confronti di
organismi  riconosciuti  che  svolgono  attivita'  di  volontariato o
sociali  senza  scopo di lucro, nonche' nei confronti delle categorie
protette.   I   contributi   richiesti   all'utente  individuati  nei
provvedimenti   di   cui  all'Art.  101,  comma  4,  sono  aggiornati
annualmente  sulla  base  degli  indici  I.S.T.A.T. relativi al costo
della vita.