Art. 82.
        Comitato per i prodotti geneticamente non modificati
    1.  E'  istituito  il  comitato  per i prodotti geneticamente non
modificati, di seguito denominato comitato, composto da:
      a) due   dipendenti   dell'Istituto   agrario  di  San  Michele
all'Adige,  di  cui uno assegnato al centro sperimentale e l'altro al
centro assistenza tecnica;
      b) un   dipendente   della   provincia  assegnato  al  servizio
competente  in  materia  di  vigilanza  e  promozione  dell'attivita'
agricola;
      c) un   dipendente   della   provincia  assegnato  al  servizio
competente in materia di attivita' di gestione sanitaria;
      d) un   dipendente   dell'azienda  provinciale  per  i  servizi
sanitari con competenze in materia di sanita' pubblica veterinaria;
      e) un  dipendente  dell'agenzia  provinciale  per la protezione
dell'ambiente;
      f) un      rappresentante     dei     consumatori     designato
dall'associazione   consumatori   piu'   rappresentativa   a  livello
provinciale;
      g) un  rappresentante  del  settore  alimentare designato dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
      h) un   rappresentante   dei   produttori   agricoli  designato
dall'associazione   professionale   degli   agricoltori  maggiormente
rappresentativa a livello provinciale.
    2.  Un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in
materia  di  vigilanza e promozione dell'attivita' agricola svolge le
funzioni di segretario.
    3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h),
comunicano  le designazioni di propria competenza entro trenta giorni
dal ricevimento della relativa richiesta.
    4.  Il  comitato  e'  nominato  con  deliberazione  della  giunta
provinciale e dura in carica cinque anni.
    5.  Il  comitato  si intende validamente costituito con la nomina
della maggioranza dei suoi membri.
    6.  Nella sua prima seduta il comitato elegge, tra i suoi membri,
il presidente.
    7.  Per la validita' delle riunioni del comitato e' necessaria la
presenza  della  maggioranza  dei  componenti  in carica. Il comitato
delibera  a  maggioranza  dei presenti; in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
    8.  Ai  componenti  del  comitato  sono  corrisposti  i  compensi
previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.