Art. 44. Attivita' di promozione regionale 1. La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualita' della vita ad ogni persona minore di eta', privilegiando la famiglia quale ambito priontario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali. 2. La Regione programma le politiche per l'infanzia e la genitonalita' sulla base dei seguenti criteri: a) promozione dello sviluppo e della salute psicofisica di ogni persona minore di eta'; b) riduzione e rimozione delle condizioni di disagio individuale, familiare e sociale; c) realizzazione dei servizi socio-educativi, anche sperimentali e innovativi, per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia; d) sostegno alla formazione, quale garanzia di sviluppo e di crescita; e) valorizzazione delle funzioni genitoriali e parentali e della solidarieta' tra i componenti della famiglia; f) sviluppo delle reti di solidarieta' di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie; g) incentivo alle iniziative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abuso e del maltrattamento a danno dei minori e delle donne; h) sostegno all'affidamento e all'adozione in attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente; i) individuazione delle misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori.