Art. 44.
                  Attivita' di promozione regionale
    1.  La  Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176
(Ratifica  ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta  a  New  York  il  20  novembre  1989),  promuove il diritto di
cittadinanza e la qualita' della vita ad ogni persona minore di eta',
privilegiando  la  famiglia  quale  ambito  priontario  di  crescita,
mediante  un  sistema  di  sicurezza  e di protezione sociale attivo,
caratterizzato  dall'integrazione  degli  interventi  e  dei  servizi
sociali.
    2.  La  Regione  programma  le  politiche  per  l'infanzia  e  la
genitonalita' sulla base dei seguenti criteri:
      a) promozione dello sviluppo e della salute psicofisica di ogni
persona minore di eta';
      b)   riduzione   e   rimozione   delle  condizioni  di  disagio
individuale, familiare e sociale;
      c)    realizzazione    dei   servizi   socio-educativi,   anche
sperimentali  e  innovativi,  per l'infanzia e l'adolescenza, secondo
quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia;
      d)  sostegno  alla  formazione, quale garanzia di sviluppo e di
crescita;
      e)  valorizzazione  delle  funzioni  genitoriali  e parentali e
della solidarieta' tra i componenti della famiglia;
      f)   sviluppo  delle  reti  di  solidarieta'  di  auto-aiuto  e
mutuo-aiuto fra le famiglie;
      g)  incentivo alle iniziative per la prevenzione e il contrasto
del  fenomeno  dell'abuso  e  del maltrattamento a danno dei minori e
delle donne;
      h)  sostegno all'affidamento e all'adozione in attuazione della
legislazione nazionale e regionale vigente;
      i)   individuazione   delle   misure   di  coordinamento  degli
interventi  locali  di  raccolta  ed  elaborazione  dati,  al fine di
monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore
dei minori.