Art. 45. Servizi e prestazioni per i minori 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 44, i piani di zona prevedono la realizzazione dei seguenti servizi: a) attivita' di sostegno alla famiglia e alla genitorialita'; b) servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza; c) servizi di animazione per l'infanzia e per l'adolescenza; d) centri di ascolto per adolescenti; e) servizi di intervento educativo-terapeutico per i minori e per le famiglie; f) servizi per l'affidamento familiare e per l'adozione; g) servizi di assistenza educativa territoriale; h) servizi finalizzati all'accoglienza di bassa soglia per minori stranieri non accompagnati. 2. I piani di zona possono altresi' prevedere l'istituzione di comunita' familiari e comunita' educative, anche mediante riqualificazione delle strutture assistenziali esistenti per minori, nonche' la promozione di azioni progettuali sperimentali mirate.