Art. 45.
                 Servizi e prestazioni per i minori
    1.  Per  il  raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 44, i
piani di zona prevedono la realizzazione dei seguenti servizi:
      a) attivita' di sostegno alla famiglia e alla genitorialita';
      b) servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
      c) servizi di animazione per l'infanzia e per l'adolescenza;
      d) centri di ascolto per adolescenti;
      e) servizi  di  intervento educativo-terapeutico per i minori e
per le famiglie;
      f) servizi per l'affidamento familiare e per l'adozione;
      g) servizi di assistenza educativa territoriale;
      h) servizi  finalizzati  all'accoglienza  di  bassa  soglia per
minori stranieri non accompagnati.
    2.  I  piani  di zona possono altresi' prevedere l'istituzione di
comunita'   familiari   e   comunita'   educative,   anche   mediante
riqualificazione  delle strutture assistenziali esistenti per minori,
nonche' la promozione di azioni progettuali sperimentali mirate.