Art. 79. Limiti del referendum abrogativo 1. li referendum abrogativo non puo' essere proposto per lo statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzione di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari. 2. Il referendum e' inammissibile nell'anno precedente la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. 3. La proposta respinta non puo' essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.