Art. 79.
                  Limiti del referendum abrogativo

    1.  li  referendum  abrogativo  non  puo'  essere proposto per lo
statuto,  le  leggi  tributarie  e  di  bilancio, la legge elettorale
regionale,   le   leggi  di  ratifica  o  di  esecuzione  di  accordi
internazionali   o   interregionali  e  di  adempimenti  di  obblighi
comunitari.
    2.   Il  referendum  e'  inammissibile  nell'anno  precedente  la
scadenza  del  consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua
elezione.
    3.  La  proposta  respinta non puo' essere ripresentata nel corso
della  stessa  legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi
cinque anni.