Art. 82. Effetti del referendum abrogativo 1. L'approvazione della proposta di referendum produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum. 2. L'abrogazione e' dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum. 3. Il decreto e' pubblicato senza ritardo nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. 4. Il Presidente, sentita la giunta regionale, puo' ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.