Art. 82.
                  Effetti del referendum abrogativo

    1.   L'approvazione   della   proposta   di   referendum  produce
l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum.
    2.  L'abrogazione  e' dichiarata con decreto del Presidente della
Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum.
    3.   Il  decreto  e'  pubblicato  senza  ritardo  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione  ed  ha  effetto  a  decorrere  dal  giorno
successivo alla pubblicazione.
    4.  Il  Presidente,  sentita  la giunta regionale, puo' ritardare
l'entrata  in  vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a
sessanta giorni dalla data della pubblicazione.