Art. 47. Clausola valutativa 1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualita', la sicurezza e la regolarita' del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e contestualmente alla presentazione all'assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'Art. 3, la giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio del mercato del lavoro di cui all'Art. 4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'Art. 9 e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi elencati all'Art. 8; b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere e), d) ed e) dell'Art. 2, comma 3, alla progettazione degli interventi di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle capacita' degli interventi adottati di aumentare le opportunita' occupazionali delle persone con disabilita'; c) le modalita' di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, nonche' le caratteristiche dei percorsi formativi attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato di cui all'Art. 27; d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'Art. 32, commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro e lo stato di operativita' del sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti autorizzati di cui agli articoli 39 e 40; e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonche' per la promozione della regolarita' delle condizioni di lavoro; f) le criticita' emerse nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli interventi predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti proposte di modifica normativa. 2. L'assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attivita' di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti. 3. Per svolgere le attivita' di controllo e valutazione sono stanziate adeguate risorse finanziarie.