Art. 47.
                         Clausola valutativa

    1.  L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione
della  presente  legge  e  valuta i risultati ottenuti nel promuovere
l'occupazione  e  nel  migliorare  la  qualita',  la  sicurezza  e la
regolarita'   del  lavoro.  A  tal  fine,  con  cadenza  triennale  e
contestualmente  alla  presentazione  all'assemblea legislativa delle
linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro
di  cui all'Art. 3, la giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte
dall'osservatorio  del mercato del lavoro di cui all'Art. 4, presenta
alla  commissione  assembleare  competente una relazione che fornisca
informazioni sui seguenti aspetti:
      a) il  grado  di attivazione, in termini di risorse impiegate e
di  destinatari  raggiunti,  dei singoli strumenti di politica attiva
del  lavoro  di cui all'Art. 9 e la loro efficacia nel perseguire gli
obiettivi elencati all'Art. 8;
      b) il   grado  di  partecipazione  dei  soggetti  di  cui  alle
lettere e),  d)  ed e) dell'Art. 2, comma 3, alla progettazione degli
interventi  di  integrazione  lavorativa, con particolare riferimento
alle capacita' degli interventi adottati di aumentare le opportunita'
occupazionali delle persone con disabilita';
      c)  le  modalita'  di  utilizzo  dei tirocini formativi e delle
azioni  di  orientamento,  nonche'  le  caratteristiche  dei percorsi
formativi  attivati  nell'ambito  delle tipologie di apprendistato di
cui all'Art. 27;
      d) il  grado  di esercizio delle funzioni indicate all'Art. 32,
commi 3  e  5,  nell'ambito  del sistema regionale dei servizi per il
lavoro  e  lo  stato  di  operativita' del sistema informativo lavoro
dell'Emilia-Romagna   (SILER),  anche  con  riferimento  ai  soggetti
autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;
      e) la  tipologia  e  i  principali  risultati  delle iniziative
promosse   per  la  prevenzione,  l'anticipazione  dei  rischi  e  il
miglioramento  delle  condizioni di lavoro, nonche' per la promozione
della regolarita' delle condizioni di lavoro;
      f) le  criticita'  emerse nell'attuazione della presente legge,
con  particolare  riguardo  al raccordo dell'azione della Regione con
gli  interventi  predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti
proposte di modifica normativa.
    2.   L'assemblea   legislativa   rende   pubblici   i   risultati
dell'attivita'  di  controllo  e  valutazione  della  presente  legge
unitamente ai relativi documenti.
    3.  Per  svolgere  le  attivita'  di controllo e valutazione sono
stanziate adeguate risorse finanziarie.