Art. 48. Norme finali 1. La Regione puo' stipulare con gli esperti dell'agenzia per 'impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 (Individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla Regione Emilia-Romagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' di prestazione d'opera intellettuale. 2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'Art. 27, comma 2 la giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, provvede con deliberazione motivata.