Art. 48.
                            Norme finali

    1.  La  Regione  puo'  stipulare con gli esperti dell'agenzia per
'impiego  dell'Emilia-Romagna  trasferiti  con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  5 agosto  1999  (Individuazione  delle
risorse  in  materia di mercato del lavoro da trasferire alla Regione
Emilia-Romagna),  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre
1999,  contratti  individuali  di  lavoro  subordinato, anche a tempo
parziale,  a  termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  nonche'  di prestazione
d'opera intellettuale.
    2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'Art. 27,
comma 2  la  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
assembleare, provvede con deliberazione motivata.