Art. 49.
              Conformita' alle disposizioni comunitarie

    1.  Gli  incentivi  di cui alla presente legge, con esclusione di
quelli,  di  cui  all'Art.  10,  destinati  alle  persone e di quelli
rientranti  nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002,
sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte
della  commissione  dell'Unione  europea  del regime di aiuti in essa
previsto.