Art. 49. Conformita' alle disposizioni comunitarie 1. Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di quelli, di cui all'Art. 10, destinati alle persone e di quelli rientranti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002, sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della commissione dell'Unione europea del regime di aiuti in essa previsto.