Art. 50.
                          Norme transitorie

    1.  I  procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale
25 novembre  1996,  n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e
della  legge  regionale  27 luglio  1998,  n. 25 (Norme in materia di
politiche  regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), compresi
quelli  relativi  alla  concessione  di  contributi  ed erogazione di
finanziamenti,  sono  disciplinati  dalle  disposizioni  delle stesse
leggi regionali fino alla loro conclusione.
    2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'Art. 10, comma 4,
si  applicano,  per  l'erogazione  degli incentivi e degli assegni di
servizio, gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 45 del 1996.
    3.  Fino  all'approvazione  dei  criteri e delle modalita' di cui
all'Art.  17,  comma 3,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
dettate, in materia, dalla giunta regionale in attuazione della legge
n.  68  del  1999  e  della  legge  regionale 25 febbraio 2000, n. 14
(Promozione   dell'accesso   al   lavoro  delle  persone  disabili  e
svantaggiate).
    4.  Fino  all'approvazione delle disposizioni di cui all'Art. 25,
comma 1,  si  applicano  integralmente,  in relazione ai tirocini, le
norme di cui alla legge n. 196 del 1997.
    5. Nelle more dell'emanazione degli standard formativi minimi per
l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione,  ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lettera c) della legge n.
53  del  2003,  continuano  ad applicarsi le norme di cui all'Art. 16
della  legge  n.  196  del  1997  e  di  cui  all'Art. 68 della legge
17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
governo  per  il  riordino  degli  incentivi  all'occupazione e della
normativa   che  disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per  il
riordino degli enti previdenziali).
    6.   Nelle   more  dell'approvazione  dei  criteri,  requisiti  e
modalita'  per  l'accreditamento  ai  sensi  dell'Art. 35 le province
continuano a garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 32.
    7.  Fino  all'approvazione  degli  indirizzi  di cui all'Art. 34,
comma 3   e  dei  criteri  operativi  di  cui  all'Art.  37,  comma 3
continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni  dettate  dalla  giunta
regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle province.
    8.  Fino alla designazione dei rappresentanti degli enti pubblici
di cui all'Art. 6, comma 3, al fine dell'esercizio delle funzioni ivi
previste  l'integrazione  dei componenti degli organi di cui all'Art.
6,   comma 1,   e'   attuata  mediante  invito  ai  componenti  delle
commissioni regionali di cui all'Art. 78, comma 4, della legge n. 448
del 1998.