Art. 52.
                          Norma finanziaria

    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa  fronte  con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi   capitoli  del  bilancio  regionale,  anche  apportando  le
eventuali   modificazioni   che   si   rendessero  necessarie  o  con
l'istituzione  di  apposite  unita'  previsionali  di base e relativi
capitoli,  che  verranno  dotati  della  necessaria disponibilita' ai
sensi   di   quanto  disposto  dall'Art.  37  della  legge  regionale
15 novembre   2001,   n.  40  (Ordinamento  contabile  della  Regione
Emilia-Romagna,  abrogazione  delle leggi regionali 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4).
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 1° agosto 2005
                               ERRANI