Art. 46.

Inventario,   carta   forestale   regionale   e  sistema  informativo
                           silvo-pastorale



   1.   La   Regione   effettua,  attraverso  l'inventario  forestale
regionale, l'analisi e il monitoraggio dello stato, della consistenza
e  delle  funzioni del patrimonio forestale e redige, in base ai dati
rilevati,    la    carta    forestale    regionale.   L'aggiornamento
dell'inventario forestale regionale e della carta forestale regionale
avviene con periodicita' decennale.
   2.   La   Regione   realizza  il  sistema  informativo  forestale,
coordinato con il sistema informativo territoriale, che comprende gli
strumenti  conoscitivi  di  cui  al  comma  1,  il catasto delle aree
percorse dal fuoco, il catasto dei piani forestali e il catasto degli
alpeggi;  in  esso confluiscono i dati e le informazioni di interesse
regionale    a    fini   programmatori   delle   risorse   forestali,
silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-forestali.