Art. 46.
Inventario, carta forestale regionale e sistema informativo
silvo-pastorale
1. La Regione effettua, attraverso l'inventario forestale
regionale, l'analisi e il monitoraggio dello stato, della consistenza
e delle funzioni del patrimonio forestale e redige, in base ai dati
rilevati, la carta forestale regionale. L'aggiornamento
dell'inventario forestale regionale e della carta forestale regionale
avviene con periodicita' decennale.
2. La Regione realizza il sistema informativo forestale,
coordinato con il sistema informativo territoriale, che comprende gli
strumenti conoscitivi di cui al comma 1, il catasto delle aree
percorse dal fuoco, il catasto dei piani forestali e il catasto degli
alpeggi; in esso confluiscono i dati e le informazioni di interesse
regionale a fini programmatori delle risorse forestali,
silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-forestali.