Art. 46. Inventario, carta forestale regionale e sistema informativo silvo-pastorale 1. La Regione effettua, attraverso l'inventario forestale regionale, l'analisi e il monitoraggio dello stato, della consistenza e delle funzioni del patrimonio forestale e redige, in base ai dati rilevati, la carta forestale regionale. L'aggiornamento dell'inventario forestale regionale e della carta forestale regionale avviene con periodicita' decennale. 2. La Regione realizza il sistema informativo forestale, coordinato con il sistema informativo territoriale, che comprende gli strumenti conoscitivi di cui al comma 1, il catasto delle aree percorse dal fuoco, il catasto dei piani forestali e il catasto degli alpeggi; in esso confluiscono i dati e le informazioni di interesse regionale a fini programmatori delle risorse forestali, silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-forestali.