Art. 47.
Programmazione e pianificazione forestale
1. Nell'ambito dei rispettivi piani agricoli triennali di cui
all'art. 3 la Regione e le province stabiliscono specifiche linee
guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in
relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con
particolare riferimento alla conservazione della biodiversita';
b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale e
indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di
realizzazione, nonche' le previsioni di spesa.
2. Le province, le comunita' montane e gli enti gestori dei parchi
predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni
interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione
delle risorse silvo-pastorali.
3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di
analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio
forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione
forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la
definizione delle priorita' nell'erogazione di incentivi e contributi
e per la individuazione delle attivita' selvicolturali da svolgere;
inoltre, contiene le previsioni di cui all'art. 43, commi 4 e 5, e
all'art. 51, comma 4.
4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro
varianti sono approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio
della Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i
quindici anni.
5. Le proprieta' silvo-pastorali, singole o associate, possono
essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere
aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono
prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva.
6. I piani di assestamento forestale e le relative varianti sono
approvati dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, dalle
comunita' montane e dalle province nel territorio di rispettiva
competenza, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale
regionale, approvati dalla Giunta regionale.
7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori
qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale,
la Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentite le
province, le comunita' montane e gli enti gestori di parchi riserve
regionali, criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei
piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale.