Art. 47.

              Programmazione e pianificazione forestale



   1.  Nell'ambito  dei  rispettivi  piani  agricoli triennali di cui
all'art.  3  la  Regione  e le province stabiliscono specifiche linee
guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:
    a)  verificare  lo  stato  e  le  caratteristiche  del  bosco  in
relazione  all'economia  e  alla  situazione ambientale generale, con
particolare riferimento alla conservazione della biodiversita';
    b)  individuare  gli obiettivi strategici del settore forestale e
indicare  gli  indirizzi  di  intervento  e  i  criteri  generali  di
realizzazione, nonche' le previsioni di spesa.
   2. Le province, le comunita' montane e gli enti gestori dei parchi
predispongono,  per  i  territori  di  competenza,  sentiti  i comuni
interessati,  i  piani  di  indirizzo forestale per la valorizzazione
delle risorse silvo-pastorali.
   3.  Il  piano  di indirizzo forestale costituisce uno strumento di
analisi  e  di  indirizzo  per  la  gestione  dell'intero  territorio
forestale  ad  esso  assoggettato,  di raccordo tra la pianificazione
forestale  e  la  pianificazione  territoriale,  di  supporto  per la
definizione delle priorita' nell'erogazione di incentivi e contributi
e  per  la individuazione delle attivita' selvicolturali da svolgere;
inoltre,  contiene  le  previsioni di cui all'art. 43, commi 4 e 5, e
all'art. 51, comma 4.
   4.  I  piani  di  indirizzo  forestale di cui al comma 2 e le loro
varianti  sono  approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio
della Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i
quindici anni.
   5.  Le  proprieta'  silvo-pastorali,  singole o associate, possono
essere  gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere
aziendale,  anche  in versione semplificata per i boschi che svolgono
prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva.
   6.  I  piani di assestamento forestale e le relative varianti sono
approvati  dagli  enti  gestori  di parchi e riserve regionali, dalle
comunita'  montane  e  dalle  province  nel  territorio di rispettiva
competenza,   salvo   quelli   riguardanti  il  patrimonio  forestale
regionale, approvati dalla Giunta regionale.
   7.   Al  fine  di  assicurare  una  metodologia  comune  e  valori
qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale,
la  Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentite le
province,  le  comunita' montane e gli enti gestori di parchi riserve
regionali,  criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei
piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale.