Art. 48.

             Raccordi con la pianificazione territoriale



   1.  I  piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i
contenuti  dei  piani  territoriali di coordinamento provinciali, dei
piani  paesaggistici  di  cui all'art. 135 del decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n.  42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi  dell'art.  10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di
bacino  e  della  pianificazione regionale delle aree protette di cui
alla legge regionale n. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle
aree  regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle
riserve,  dei  parchi  e dei monumenti naturali nonche' delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale).
   2.  Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di
settore  del  piano territoriale di coordinamento della provincia cui
si riferisce.
   3.  Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei
piani  di  indirizzo  e  dei  piani  di  assestamento  forestale.  La
delimitazione  delle  superfici  a  bosco  e  le  prescrizioni  sulla
trasformazione  del  bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale
sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti
urbanistici.
   4.   Nei   parchi   regionali  il  piano  di  indirizzo  forestale
sostituisce  il  piano attuativo di settore boschi di cui all'art. 20
della legge regionale n. 86/1983.