Art. 48.
Raccordi con la pianificazione territoriale
1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i
contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei
piani paesaggistici di cui all'art. 135 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di
bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui
alla legge regionale n. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle
aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle
riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di
particolare rilevanza naturale e ambientale).
2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di
settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui
si riferisce.
3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei
piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La
delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla
trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale
sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti
urbanistici.
4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale
sostituisce il piano attuativo di settore boschi di cui all'art. 20
della legge regionale n. 86/1983.