Art. 10 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente strutture all'aria aperta non aperte al pubblico 1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2004, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tali strutture sono realizzabili esclusivamente nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi e' intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.".