Art. 10 
 
        Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 
           del 2004 concernente strutture all'aria aperta 
                       non aperte al pubblico 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale  n.  16  del
2004, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai  seguenti:  "Tali
strutture sono realizzabili  esclusivamente  nelle  zone  individuate
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come aree destinate alla
realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta  non  aperte  al
pubblico. L'apertura e la gestione di tali complessi e' intrapresa  a
seguito di dichiarazione di inizio attivita' ai  sensi  dell'articolo
19, comma  2,  primo  periodo,  della  legge  n.  241  del  1990,  da
presentare al Comune in cui le strutture sono ubicate e  da  redigere
su modulo predisposto dal Comune sulla  base  del  modello  regionale
approvato con determinazione del dirigente competente.".