Art. 11 
 
        Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 
            del 2004 concernente aree di sosta temporanea 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Per consentire la sosta di  caravan,  autocaravan,  camper  e
simili mezzi mobili di pernottamento  al  di  fuori  delle  strutture
ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano
le zone in  cui  istituire  aree  attrezzate,  destinate  alla  sosta
temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i  loro
strumenti urbanistici. Alla realizzazione e  gestione  di  tali  aree
possono  provvedere  anche  i  privati.  L'avvio  dell'attivita'   e'
intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio  attivita'  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, primo periodo,  della  legge  n.  241  del
1990, da presentare al Comune in cui l'area e' ubicata e da  redigere
su modulo predisposto dal Comune sulla  base  del  modello  regionale
approvato  con  determinazione  del  dirigente  competente.  Le  aree
attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale
di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante  le  strutture  ricettive
all'aria aperta.".