Art. 11 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 concernente aree di sosta temporanea 1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attivita' e' intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l'area e' ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all'aria aperta.".