Art. 13 
 
      Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 
                   del 2004, previsione della DIA 
           per le strutture alberghiere e all'aria aperta 
 
    1. L'articolo  16  della  legge  regionale  n.  16  del  2004  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art.   16   (Adempimenti    amministrativi    per    l'esercizio
dell'attivita'  ricettiva  alberghiera  e  dell'attivita'   ricettiva
all'aria aperta).  ─  1.  L'avvio  delle  attivita'  ricettive  nelle
strutture alberghiere ed in  quelle  all'aria  aperta  e  nelle  loro
dipendenze, e' intrapreso a seguito  della  dichiarazione  di  inizio
attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel
cui territorio e' ubicato l'esercizio. 
    2. Il subentro nella titolarita' o nella gestione delle attivita'
ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o
nelle loro dipendenze, e'  intrapreso  immediatamente  a  seguito  di
dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo  19,  comma
2, della legge n. 241 del 1990. 
    3. La dichiarazione di inizio  attivita'  e'  redatta  su  modulo
predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con
determinazione del dirigente  competente.  Nella  dichiarazione  sono
indicati la denominazione, la  capacita'  ricettiva,  il  periodo  di
apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.  Alla  dichiarazione  di
inizio attivita' e' allegata la dichiarazione di  classificazione  di
cui all'articolo 29. 
    4. Il Comune puo' in ogni momento verificare la  sussistenza  dei
requisiti dichiarati, la veridicita'  delle  certificazioni  e  delle
dichiarazioni  prodotte  e   le   condizioni   di   esercizio   delle
strutture.".