Art. 13 Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture alberghiere e all'aria aperta 1. L'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Adempimenti amministrativi per l'esercizio dell'attivita' ricettiva alberghiera e dell'attivita' ricettiva all'aria aperta). ─ 1. L'avvio delle attivita' ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta e nelle loro dipendenze, e' intrapreso a seguito della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. 2. Il subentro nella titolarita' o nella gestione delle attivita' ricettive nelle strutture alberghiere ed in quelle all'aria aperta, o nelle loro dipendenze, e' intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990. 3. La dichiarazione di inizio attivita' e' redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacita' ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione. Alla dichiarazione di inizio attivita' e' allegata la dichiarazione di classificazione di cui all'articolo 29. 4. Il Comune puo' in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicita' delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.".