Art. 15 
 
        Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 
                   del 2004, previsione della DIA 
                  per le strutture extralberghiere 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "1. L'attivita'  delle  strutture  ricettive  extralberghiere  e'
intrapresa a seguito di dichiarazione  di  inizio  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel  cui  territorio
e' ubicata la struttura e  da  redigere  su  modulo  predisposto  dal
Comune sulla base del modello regionale approvato con  determinazione
del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati  il  nome
del titolare, la  capacita'  ricettiva,  il  periodo  di  apertura  e
l'ubicazione della struttura; per le case per  ferie  e  gli  ostelli
sono,  inoltre,  indicati  i  soggetti  che  possono  utilizzare   la
struttura. La  dichiarazione  di  inizio  attivita'  e'  inviata  per
conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e
appartamenti per vacanza.". 
    2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale  n.  16
del 2004 e' aggiunto il seguente: 
    "1 bis. Il subentro nella  titolarita'  o  nella  gestione  delle
attivita' ricettive nelle  strutture  extralberghiere  e'  intrapreso
immediatamente a seguito di dichiarazione  di  inizio  attivita',  ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.".