Art. 15 Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004, previsione della DIA per le strutture extralberghiere 1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "1. L'attivita' delle strutture ricettive extralberghiere e' intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, da presentare al Comune nel cui territorio e' ubicata la struttura e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Nella dichiarazione sono indicati il nome del titolare, la capacita' ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La dichiarazione di inizio attivita' e' inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2004 e' aggiunto il seguente: "1 bis. Il subentro nella titolarita' o nella gestione delle attivita' ricettive nelle strutture extralberghiere e' intrapreso immediatamente a seguito di dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990.".