Art. 16 
 
        Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 
                   del 2004 sulla somministrazione 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "1. La presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  per
l'esercizio  di  attivita'  ricettiva  alberghiera  e  di   attivita'
ricettiva  all'aria  aperta  abilita  ad  effettuare,  unitamente  al
servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti  e  bevande  alle
persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella
struttura  ricettiva  in  occasione  di  manifestazioni  e   convegni
organizzati. La dichiarazione di inizio attivita' abilita,  altresi',
alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico  e
di registrazione  audiovisiva,  cartoline  e  francobolli,  gadget  e
souvenir alle persone  alloggiate,  nonche'  ad  installare,  ad  uso
esclusivo di dette persone,  attrezzature  e  strutture  a  carattere
ricreativo, per le quali e' fatta  salva  la  vigente  disciplina  in
materia di sicurezza e di igiene e sanita'.". 
    2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "3. La somministrazione di alimenti e bevande al  pubblico  nelle
strutture ricettive e' soggetta alle condizioni di  legge  prescritte
per l'esercizio ed e' consentita anche ad  un  soggetto  diverso  dal
gestore  del  servizio  di  alloggio,  purche'  ricorrano  tutte   le
condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma  5,  ai  fini
del riconoscimento della gestione unitaria.".