Art. 16 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla somministrazione 1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "1. La presentazione della dichiarazione di inizio attivita' per l'esercizio di attivita' ricettiva alberghiera e di attivita' ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La dichiarazione di inizio attivita' abilita, altresi', alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita'.". 2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive e' soggetta alle condizioni di legge prescritte per l'esercizio ed e' consentita anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purche' ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.".