Art. 17 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 sulla rappresentanza 1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "2. Qualora titolari dell'esercizio dell'attivita' ricettiva siano enti, associazioni, societa' e organizzazioni, la dichiarazione di inizio attivita' da' atto, altresi', della designazione del rappresentante con funzioni di gestore.".