Art. 17 
 
        Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 16 
                    del 2004 sulla rappresentanza 
 
    1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  Qualora  titolari  dell'esercizio  dell'attivita'  ricettiva
siano enti, associazioni, societa' e organizzazioni, la dichiarazione
di inizio  attivita'  da'  atto,  altresi',  della  designazione  del
rappresentante con funzioni di gestore.".