Art. 18 Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 sui requisiti 1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "1. L'esercizio dell'attivita' ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta e' subordinato al rispetto delle prescrizioni della normativa statale in materia di: a) iscrizione da parte del titolare o del gestore presso l'ufficio del registro delle imprese; b) possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza; c) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.". 2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio delle attivita' ricettive e' possibile esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonche' a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.". 3. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive: a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di dichiarazione di inizio attivita'; b) da' alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalita' indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia; d) presenta, altresi', la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalita' specificate all'articolo 32.". 4. Al comma 4 dell'articolo 21, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune". 5. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal seguente: "6. L'apertura e la gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere e' subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilita' civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attivita' fino a che si sia ottemperato.".