Art. 18 
 
        Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 
                       del 2004 sui requisiti 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "1.    L'esercizio    dell'attivita'    ricettiva    alberghiera,
extralberghiera e all'aria aperta e' subordinato  al  rispetto  delle
prescrizioni della normativa statale in materia di: 
      a) iscrizione da  parte  del  titolare  o  del  gestore  presso
l'ufficio del registro delle imprese; 
      b) possesso, da parte  degli  stessi  soggetti,  dei  requisiti
previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza; 
      c) insussistenza  di  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione.". 
    2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  L'esercizio   delle   attivita'   ricettive   e'   possibile
esclusivamente in immobili con caratteristiche  strutturali  conformi
alle  vigenti  norme,  prescrizioni  e  autorizzazioni   in   materia
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di  pubblica  sicurezza  e
prevenzione incendi, nonche' a quelle sulla  destinazione  d'uso  dei
locali e degli edifici.". 
    3. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive: 
      a) comunica preventivamente al  Comune  ogni  variazione  degli
elementi dichiarati in sede di dichiarazione di inizio attivita'; 
      b) da' alloggio esclusivamente nel rispetto delle  disposizioni
statali in materia di pubblica sicurezza; 
      c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul  movimento
dei clienti alle Province secondo le modalita'  indicate  dall'ISTAT,
nel rispetto della normativa vigente in materia; 
      d) presenta, altresi', la dichiarazione prezzi  alla  Provincia
con le modalita' specificate all'articolo 32.". 
    4. Al comma 4 dell'articolo 21, l'ultimo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Periodi superiori  di  chiusura  sono  consentiti  per
fondate ragioni previa comunicazione  da  parte  dell'interessato  al
Comune". 
    5. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale  n.  16  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "6. L'apertura e la  gestione  di  strutture  ricettive  all'aria
aperta e delle strutture ricettive alberghiere  e'  subordinata  alla
stipula, da parte del titolare o  gestore,  di  un'assicurazione  per
rischi di responsabilita' civile nei confronti dei clienti e  al  suo
periodico rinnovo. In  caso  di  inottemperanza  a  quest'obbligo  il
Comune  sospende  l'esercizio  dell'attivita'  fino  a  che  si   sia
ottemperato.".